Il fisco italiano non si ferma alle frontiere, e nemmeno al suolo. Con la risposta n. 25 del 25 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i piloti non residenti fisicamente in Italia impegnati su tratte internazionali siano soggetti a imposizione in Italia per la quota parte del reddito corrispondente alle ore volate nello spazio aereo nazionale. Una conclusione dai contorni incerti, che molto spesso confligge con le disposizioni dei trattati contro la doppia imposizione.
Oltre il decollo e l’atterraggio
La normativa fiscale italiana assoggetta a imposizione i redditi di lavoro dipendente prestati nel territorio dello Stato da soggetti non residenti: poiché un pilota non residente impegnato in tratte internazionali può lavorare anche su tratte che transitano nello spazio aereo italiano, la questione è tutt’altro che teorica. L’associazione di categoria che aveva sollevato il quesito proponeva un’interpretazione restrittiva della norma, limitando la tassazione italiana ai soli voli interni o a quelli con partenza o arrivo in Italia. L’Agenzia delle Entrate ha respinto questa lettura, affermando che è imponibile in Italia la quota parte del reddito corrispondente alle ore di volo effettuate nello spazio aereo nazionale. Un principio destinato a valere, per coerenza sistematica, anche per gli assistenti di volo e per i lavoratori marittimi non residenti che transitino nelle acque territoriali italiane.
Ricadute a cascata
Le ricadute pratiche sono tutt’altro che trascurabili. I vettori aerei fiscalmente stabiliti in Italia potrebbero trovarsi obbligati a effettuare la ritenuta sulla quota parte di reddito così individuata anche nei casi, sia pure limitati, in cui tale obbligo non vi fosse già. Conseguenze indirette si profilano anche per i vettori non residenti e senza stabile organizzazione in Italia: i loro piloti si troverebbero a dover dichiarare redditi e pagare imposte in Italia, con notevoli aggravi. A ciò si aggiungono le incertezze sulla corretta determinazione della quota parte di reddito prodotta in territorio italiano da assoggettare ad imposizione, particolarmente delicate in presenza di incentivi e componenti variabili del compenso.
L’ombrello dei trattati internazionali
Una via d’uscita talvolta esiste: l’applicazione di una Convenzione contro la doppia imposizione. Se il pilota risiede in un Paese che ne ha conclusa una con l’Italia, le relative regole prevalgono sulla normativa interna. Le principali Convenzioni stipulate dall’Italia stabiliscono all’art. 15, comma 3 che le remunerazioni per lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili esclusivamente nello Stato in cui ha sede la direzione effettiva dell’impresa. La navigazione nello spazio aereo o nelle acque territoriali italiane e la residenza del lavoratore diventano, in questo quadro, del tutto irrilevanti.
Su questo punto, con la sentenza n. 4951 del 4 agosto 2025 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha escluso qualsiasi obbligo impositivo in Italia sui redditi di lavoro di un pilota fiscalmente residente in Italia ma alle dipendenze di un vettore inglese. La Corte ha accolto la richiesta di rimborso delle imposte italiane versate proprio in applicazione della norma appena richiamata, presente nella Convenzione Italia/Regno Unito.
Quando l’hangar diventa una trappola
Occorre tuttavia considerare un ulteriore profilo. Una norma speciale (art. 38, comma 1, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179) prevede che “un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia è considerato stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o continuativo o abituale un’attività di trasporto aereo a partire da una base”, intendendo per tale “un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un’impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un’attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività”.
Non ultimo, a partire dal 2017 il nuovo Modello OCSE ha modificato l’approccio precedente, stabilendo che, nei casi in esame, il potere impositivo spetti allo Stato di residenza del pilota. È prevedibile che questo principio orienti le future convenzioni stipulate dall’Italia e quelle che saranno rinegoziate (le convenzioni più recenti con Colombia, Kosovo e Uruguay sono già allineate al nuovo principio).
Il quadro che emerge è in sintesi questo. In linea di principio, un pilota non residente sarebbe soggetto a imposta in Italia per la quota parte del reddito corrispondente alle ore volate nello spazio aereo nazionale. Se però risiede in un Paese “convenzionato” ed è dipendente di un vettore estero, è assai probabile che l’obbligo impositivo ricada interamente nello Stato estero in cui ha sede la direzione effettiva del vettore suo datore di lavoro. Questa conclusione diventa tuttavia opinabile quando il vettore, pur non essendo fiscalmente residente in Italia, vi mantenga in modo continuativo locali e infrastrutture presso cui il pilota prende servizio e fa ritorno dopo ogni missione, perché in tal caso avrebbe una stabile organizzazione in Italia. Navigare in queste acque, aeree e non, richiede una bussola giuridica aggiornata.